Clamorosa sentenza della Corte di giustizia Ue dopo un ricorso della Superlega

«Le norme della Fifa e della Uefa sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Superlega, violano il diritto dell’Unione». Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue esprimendosi sul ricorso promosso dalla Superlega contro il presunto monopolio illegale di Fifa e Uefa sull’organizzazione delle competizioni internazionali.

Dell’originario gruppo di 12 club che nell’aprile 2021 avevano varato la Superlega sono rimasti in campo solo Real Madrid e Barçellona, associati in una Società di Superlega Europea (ESLC). Supportata dall’agenzia di marketing A22, questa ha portato il caso davanti al tribunale Mercantile della capitale spagnola, che a sua volta ha deferito la questione alla Corte di giustizia Ue.

I giudici di Lussemburgo, chiamati a esprimersi sul ricorso presentato dalla Superlega a Madrid, specificano che «non significa che una competizione come il progetto della Superlega debba necessariamente essere approvata», non pronunciandosi sull’iniziativa specifica. La Corte mette in evidenza come le norme della Fifa e della Uefa sull’approvazione preventiva delle competizioni di calcio per club siano «contrarie al diritto della concorrenza e alla libera prestazione dei servizi». I poteri delle due federazioni, viene spiegato, non sono soggetti a un quadro normativo «trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato».

Reichart: il calcio è libero

«Abbiamo ottenuto il diritto di competere. Il monopolio Uefa è finito. Il calcio è libero. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro». Lo ha detto Bernd Reichart, ceo di A22 (la società che punta a sviluppare il nuovo progetto stile Superlega), commentando la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul tema Superlega. «Per i tifosi: Proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Super League – si legge in un tweet -. Per i club: Le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite».